Superammortamento fotovoltaico ed eolico.
Alla luce della novità legislativa introdotta dal citato comma 21, si ritiene che le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possano essere considerate “beni immobili” nel senso inteso dalla circolare n. 36/E del 2013 ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento.

Di conseguenza:
– ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4 per cento prevista dalla circolare n. 36/E per i beni immobili;
– ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento prevista dalla circolare n. 36/E per i beni mobili.

I contribuenti potranno quindi fruire del super ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dall’articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016 (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).