Obbligo diagnosi energetica 2019. Si è tenuto a Roma presso la sede ENEA un convegno che ha affrontato tutti gli aspetti salienti collegati agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 102/2014.
Riportiamo la dettagliata relazione presentata dall’ing. Federico Alberto Tocchetti DUEE – Agenzia Nazionale Efficienza Energetica, per ulteriore chiarezza sul tema a supporto delle imprese obbligate ad ottemperare alla seconda tornata di diagnosi entro il 5 dicembre 2019.

I soggetti obbligati alla diagnosi energetica ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 102/2014

Con il Decreto Legislativo n.102 del 4 Luglio 2014 (G.U. Serie Generale n°165 del 18/07/2014) l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica.

L’art. 8 definisce che i soggetti obbligati alle diagnosi energetiche sono:
– le grandi imprese (comma 1);
– le imprese a forte consumo di energia (comma 3).
Sono escluse tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT.

Per ogni anno n, ogni impresa è responsabile di verificare se ricade in una delle categorie sottoposte ad obbligo di diagnosi per l’anno di riferimento n-1;
– Se per l’anno di riferimento l’impresa è contemporaneamente grande impresa ed impresa energivora, deve essere considerata grande impresa.

Art. 2 e chiarimenti MISE novembre 2016:
Effettivi ≥ 250 e Fatturato annuo > 50 milioni di euro oppure Bilancio annuo > 43 milioni di euro
La condizione di Grande Impresa per la diagnosi nell’anno n dovrà essere verificata per entrambi gli anni n-1 ed n-2

Ai sensi del DM 18/04/2005:
– Imprese autonome
– Imprese associate
– Imprese collegate

Un’impresa è una Grande Impresa se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

Un’impresa resta autonoma anche se partecipata per una quota superiore al 25% ma inferiore al 50% da uno o più dei seguenti investitori, purché non collegati tra loro:
– società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e «business angels»;
– università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
– investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
– autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Si definisce impresa autonoma un’impresa
a) totalmente indipendente, vale a dire senza alcuna partecipazione in altre imprese e senza nessuna partecipazione di altre impresa;
b) se detiene una partecipazione inferiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che detengono una quota del 25 % o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) nell’impresa.

Impresa associata
Si definisce impresa associata quella avente una quota di partecipazione compresa tra il 25% e il 50%.
Le imprese associate calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell’impresa associata in quota proporzionale alla percentuale che ne detengono o per cui sono detenute.

Si definiscono imprese collegate le imprese aventi tra loro uno dei seguenti rapporti:
1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto o dei soci di un’altra impresa;
2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un’altra impresa;
3. un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un’impresa, conferisce il diritto ad un’impresa di esercitare un’influenza dominante su un’altra;
4. un’impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.

Imprese collegate: calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell’impresa collegata.
Pertanto qualunque impresa collegata ad una grande impresa è automaticamente essa stessa grande impresa.

Le imprese energivore soggette all’obbligo di diagnosi energetica, sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori.
Sono tutte le imprese inserite nell’anno n-1 nell’Elenco annuale pubblicato dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Dall’1/1/2018 vengono classificate come energivore le imprese che nel periodo di riferimento (dall’anno n-4 all’anno n-2) precedenti all’anno n-1 di pubblicazione nel registro CSEA ed all’anno di competenza n in cui vengono fruite le agevolazioni (DM 21/12/2017) hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica maggiore o uguale a 1 GWh e rispettano uno dei seguenti requisiti:
– operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee Guida CE
– operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di «intensità elettrica su VAL» non inferiore al 20% – VAL: media del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato
– non rientrano tra le due categorie precedenti ma sono ricomprese negli elenchi CSEA per gli anni 2013 o 2014.

La Grande Impresa che adotta un sistema di gestione volontaria ISO 50001 non è tenuta ad eseguire la diagnosi per i siti per i quali il sistema di gestione in questione includa un audit conforme all’allegato 2 del D.Lgs. 102:
– deve essere prodotta documentazione che attesti il rispetto degli obblighi dell’art. 8.

Sono concessi finanziamenti dalle Regioni e Province autonome alle PMI, attraverso apposito bando e sono erogati a seguito di:
– esecuzione di diagnosi e dell’effettiva realizzazione di: almeno un intervento di efficientamento energetico;
– ottenimento della conformità del sistema di gestione dell’energia alla norma ISO 50001.

Dal 19 luglio 2016, le diagnosi redatte ai fini dell’obbligo del 102 devono essere eseguite da:
– EGE (ISO 11339);
– ESCo (ISO 11352)
certificati da organismi accreditati.
In Italia ancora non esiste una certificazione rilasciata da organismi accreditati per gli auditor come definiti dalle norme UNI EN 16247.

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