Riforma agevolazioni Imprese Energivore. A decorrere dal 1 gennaio 2024, potranno accedere alle agevolazioni “energivori” le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni, avranno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:
a). operano in uno dei settori ad ALTO rischio allegato 1;
b). operano in uno dei settori a rischio allegato 1;
c). pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023 energivori, precedente schema.
Non accedono alle agevolazioni le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma lettere a), b) e c), si trovano in stato di difficoltà.

Le imprese sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico al sostegno delle energie rinnovabili:
– le imprese lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 %della componente degli oneri generali e lo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
– le imprese lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 % della componente degli oneri generali e l’1 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
– le imprese lettera c), nella misura del minor valore:
— per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 %della componente degli oneri generali e l’1,5 %del valore lordo aggiunto dell’impresa;
— per l’anno 2027, tra il 55 %della componente degli oneri generali e il 2,5 %del valore lordo aggiunto dell’impresa;
— per l’anno 2028, tra l’80 %della componente degli oneri generali e il 3,5 %del valore lordo aggiunto dell’impresa.

Qualora l’impresa lettera b) e c) – quest’ultime fino al 31 dicembre 2028 – copra almeno il 50 % del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 % garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, allora il contributo a copertura degli oneri di sistema è pari al minor valore tra:
– il 15 %della componente degli oneri generali e lo 0,5 %del valore aggiunto lordo dell’impresa X le imprese b)
– il 35 %della componente degli oneri generali e lo 1,5 %del valore aggiunto lordo dell’impresa X le imprese c).

In ciascun anno, i contributi a copertura degli oneri di sistema per le imprese lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica.
Le imprese di cui al primo periodo sono altresì tenute a adottare almeno una delle seguenti misure:
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
b) ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 %del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 % dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.

RIFERIMENTO NORMATIVO
DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 131 – Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. (23G00141) (GU n.228 del 29-9-2023)

Considerata la complessità della tematica, i tecnici EnergyINlink provvederanno (gratuitamente) ad effettuare il calcolo per verificare se la vostra Azienda possiede i requisiti di cui sopra.
Contatto: energia@energyinlink.it
In caso affermativo, saremo a disposizione per supportarvi nello svolgimento della procedura di accreditamento su sistema telematico.

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